Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 19
1. La Regione, anche in attuazione dell’articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992, promuove programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, al fine di migliorare l’efficienza e la qualità del SSL.
2. La Giunta regionale adotta linee di indirizzo per le sperimentazioni gestionali sulla base dei seguenti criteri:
a) la natura della sperimentazione deve essere ricondotta ad una delle seguenti forme giuridiche: fondazioni, associazioni in partecipazione, società miste, soggetti di diritto privato;(230)
a bis) selezione con procedura ad evidenza pubblica del soggetto privato partecipante alla sperimentazione;(231)
b) alla sperimentazione gestionale si applicano le regole dell’autorizzazione, dell’accreditamento e della contrattualizzazione di cui al d.lgs. 502/1992.
3. Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l’ammodernamento delle strutture e l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi.
4. Le sperimentazioni gestionali sono autorizzate dalla Giunta regionale, hanno di norma durata massima quinquennale e possono essere prorogate una volta sola per uguale periodo. Al termine della sperimentazione, o comunque passati almeno dieci anni dall’inizio della sperimentazione, sulla base degli esiti positivi della stessa, la Giunta regionale può autorizzare la stabilizzazione del modello gestionale, procedendo all’autorizzazione, all’accreditamento e alla contrattualizzazione del soggetto gestore secondo le regole di cui all’articolo 15 o, in caso contrario, ne dichiara la cessazione.(232)
5. La Giunta regionale, durante il periodo di durata della sperimentazione, può autorizzare rimodulazioni del progetto iniziale sulla base degli esiti rilevati dal monitoraggio periodico sull’andamento della sperimentazione, al fine di garantirne la sostenibilità e l’appropriatezza prestazionale ed economica. Tali rimodulazioni possono essere autorizzate dalla Giunta regionale anche al momento della stabilizzazione del modello gestionale di cui al comma 4, ferma restando l’impossibilità di modificare le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica.(233)
NOTE:
229. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. z) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.
230. La lettera è stata modificata dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
231. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
232. Il comma è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, lett. t) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
233. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia