Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 21
1. La Giunta regionale organizza il sistema informativo sanitario anche al fine di dare attuazione all’articolo 10 del d.lgs. 502/1992 e, in particolare, di fornire gli elementi conoscitivi necessari per rendere sistematiche la verifica e la revisione della qualità e della quantità delle prestazioni erogate e per valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi sanitari. Il sistema informativo sanitario, composto in maniera integrata da tutti i singoli flussi informativi necessari alla programmazione e alla valutazione delle attività sanitarie, nonché da tutte le attività riconducibili al contesto della sanità digitale, è articolato a livello regionale e locale e assicura i flussi informativi verso i Ministeri competenti, l’ISTAT e gli altri istituti centrali.
2. Il sistema informativo sanitario, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è organizzato dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:(238)
b) raccogliere le informazioni provenienti da tali soggetti, elaborarne la sintesi in forma omogenea e curarne la trasmissione ai soggetti, regionali e locali, competenti;(240)
3. La sanità digitale si realizza a livello regionale e locale attraverso una serie di interventi condivisi tra tutte le amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale. In particolare, attraverso la piattaforma del sistema informativo regionale la Regione provvede a:
a) realizzare, implementare e diffondere l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico generate secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e della finanze 2 novembre 2011 (De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010‘Progetto Tessera Sanitaria’), nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini;(241)
b) promuovere, anche in ottemperanza all'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, presso tutti gli erogatori pubblici e privati del SSL e anche con il coinvolgimento delle autonomie locali, delle farmacie e di eventuali ulteriori soggetti autorizzati dalla ATS territorialmente competente, la realizzazione di procedure telematiche on line per consentire la prenotazione e il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna in modalità digitale dei referti medici;(242)
c) realizzare, in coerenza con le linee guida nazionali del sistema CUP, la rete regionale di prenotazione in cui devono confluire i sistemi CUP delle diverse aziende sanitarie pubbliche e private al fine di superare modalità isolate e canali non integrati; al fine di garantire una gestione razionale e trasparente degli accessi alle prestazioni sanitarie la Regione promuove l'uso diffuso del sistema di prenotazione regionale. Le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale devono utilizzare quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni il sistema di prenotazione regionale, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema. I costi di adesione e i costi per la prenotazione delle prestazioni da parte dei cittadini sono a carico del fondo sanitario regionale. Le previsioni di cui alla presente lettera sono oggetto di integrazione del contratto tra strutture erogatrici e ATS che è definito con deliberazione della Giunta regionale. Gli effetti delle presenti disposizioni decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019' per quanto compatibili col quadro contrattuale vigente ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici e sono progressivamente portate a regime a far data dalla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione regionale a seguito di affidamento da parte della Regione;(243)
d) indirizzare le agenzie e le aziende del SSL a pubblicare sul web le liste d’attesa per singola specialità e profilo assistenziale, al fine di semplificare i percorsi di fruizione per i cittadini;
e) individuare idonei indicatori di risultato e pubblicare sul web i risultati sugli esiti clinici delle aziende del SSL, al fine di favorire la libera scelta consapevole da parte dei cittadini;
e bis) sostenere, con oneri a carico del fondo sanitario, l'integrazione con la piattaforma regionale a supporto della presa in carico dei sistemi informativi dei MMG e dei PLS utilizzati per l'adesione al percorso di presa in carico e per la redazione del piano assistenziale individuale, anche in relazione all'attuazione delle norme nazionali vigenti in materia di fascicolo sanitario elettronico e di profilo sanitario sintetico; a tal fine la Regione assicura un contributo annuo quale integrazione al contributo previsto dall'ACN, da definire con la deliberazione di Giunta regionale che stabilisce gli indirizzi di programmazione annuale e nell'ambito della contrattazione integrativa regionale della medicina territoriale, destinato a ciascun MMG e PLS aderente al modello di presa in carico del paziente cronico e fragile; con deliberazione di Giunta regionale sono altresì definitive le modalità di verifica dell'adesione e della regolare gestione dei pazienti arruolati.(244)
4. La tessera sanitaria (TS/CNS), istituita ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è uno strumento indispensabile per il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e, in quanto carta nazionale dei servizi (CNS), ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, rappresenta la modalità che consente l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione e sostituisce, dal 1 ottobre 2013, la carta regionale dei servizi (CRS).
5. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e di rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, i soggetti erogatori di prestazioni a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia, anche utilizzando la piattaforma tecnologica del sistema informativo sanitario e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari. Il mancato utilizzo del sistema informativo da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, nonché degli enti erogatori accreditati con il SSR integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria e costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali.
NOTE:
237. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. bb) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.
238. Il comma è stato modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
239. La lettera è stata sostituita dall'art. 28, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
240. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
241. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
242. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
243. La lettera è stata modificata dall'art. 34, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9e successivamente dall'art. 28, comma 1, lett. f) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
244. La lettera è stata aggiunta dall'art. 34, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9e successivamente modificata dall'art. 28, comma 1, lett. g) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia