Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 24
(Riconoscimento del ruolo degli enti del terzo settore e valorizzazione del ruolo del volontariato)(259)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo del volontariato nella sua essenziale funzione complementare e ausiliaria al SSL, finalizzata al raggiungimento e al consolidamento della buona qualità, dell’efficienza dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in un’ottica sussidiaria favorendo momenti di aggregazione e ascolto delle associazioni di volontariato, anche nell’ambito del forum di cui all’articolo 5, comma 7, lettera n bis). (260)
2. La Regione promuove e favorisce attività ed eventi di beneficienza finalizzati alla raccolta di fondi da destinare al potenziamento delle attività del SSL, a investimenti in edilizia sanitaria e tecnologia o attività di studio e ricerca, proposte da soggetti che garantiscano l’assenza di conflitto di interessi dando indicazione ai soggetti beneficiari di assicurare la piena trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari generati da tali attività a garanzia dei donatori, dei benefattori e dei destinatari degli interventi. (261)
2 bis. La Regione, al fine di rispondere in modo sempre adeguato e inclusivo ai bisogni delle persone e delle famiglie, promuove l’avvio di sperimentazioni e di nuove modalità di risposta alle problematiche sociali e sociosanitarie della popolazione privilegiando il confronto con le realtà del terzo settore attraverso gli strumenti della coprogrammazione e coprogettazione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19.(262)
NOTE:
259. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ee) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. La rubrica è stata sostituita dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
260. Il comma è stato sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
261. Il comma è stato sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia