Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 25
(Promozione e coordinamento dell’utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso delle strutture sanitarie e sociosanitarie)(263)
1. La Regione promuove e coordina, per fini umanitari in Italia ed all’estero o per altri scopi comunque non lucrativi, l’utilizzo e la cessione del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale fornisce le necessarie indicazioni operative, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) l’adesione all’attività di promozione e coordinamento, per i beni degli enti privati, avviene su base volontaria;
b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli, secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
d) possono presentare richiesta per l’utilizzo o la cessione dei beni dismessi: enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia ed all’estero, la Croce rossa italiana, fatta salva l’eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.
3. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, sentito il parere della commissione consiliare competente, sono altresì definite le modalità di vigilanza e controllo sull’effettivo utilizzo del bene per le finalità previste dal presente articolo.
NOTE:
263. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia