Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 27 bis
1. La Regione promuove l’innovazione delle cure favorendo l’integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2.
2. Possono beneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta e che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa di cui all’articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
NOTE:
283. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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