Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 27 bis
(Maggiorazioni tariffarie)(283)
1. La Regione promuove l’innovazione delle cure favorendo l’integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria e riconosce, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2.
2. Possono beneficiare delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta e che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa di cui all’articolo 29.
3. La Giunta regionale definisce con cadenza triennale:
a) i criteri per il riconoscimento del beneficio delle maggiorazioni tariffarie tenuto conto degli aspetti organizzativi, gestionali, tecnologici ed economici correlati alle attività di didattica e di ricerca, nonché dell’impatto di queste attività sulla qualità delle cure prestate;
b) le modalità di assolvimento del debito informativo connesso allo svolgimento dell’attività istruttoria relativa alla concessione del beneficio, con particolare riguardo ai rendiconti economici e di contabilità analitica.
4. La richiesta del beneficio è corredata di dichiarazione di formale impegno a pubblicare il bilancio di esercizio sul sito istituzionale, nonché ad assolvere il debito informativo di cui al comma 3, lettera b).
5. La Giunta regionale, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario di sistema e dei vincoli di finanza pubblica, stanzia le risorse da destinare annualmente al finanziamento delle maggiorazioni tariffarie nell’ambito del bilancio di previsione.
NOTE:
283. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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