Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 27 bis
1. La Regione promuove l’integrazione dei processi di diagnosi e cura con le attività didattiche e di ricerca sanitaria riconoscendo, mediante le maggiorazioni tariffarie delle prestazioni di ricovero e cura, a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale, esclusivamente i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca svolte dagli enti di cui al comma 2, detratta una quota legata ai minori costi derivanti dall’apporto di personale universitario. Le università concorrono, altresì, alle attività correnti dei medesimi enti con l’apporto di beni mobili e immobili.
2. Beneficiano delle maggiorazioni tariffarie le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e di diritto privato accreditate e a contratto e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate a contratto che siano convenzionate con le università sedi di facoltà di medicina e chirurgia che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa di cui all’articolo 29.
NOTE:
284. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ii) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23e successivamente sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. Quest'ultimo articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, della l.r. 7 agosto 2026, n. 22 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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