Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 30
1. E' istituito, quale organismo di supporto agli atti di programmazione regionale, un Comitato di indirizzo, di seguito denominato Comitato, del quale fanno parte rappresentanti della Regione e dell'Accademia di formazione, rappresentanti delle facoltà di medicina delle Università lombarde.
2. Il Comitato, sentiti i Direttori generali delle ATS, delle ASST e delle Fondazioni IRCCS, propone alla Giunta regionale:
a) i requisiti per l'individuazione delle strutture della rete di cui all'articolo 28, comma 1, secondo standard strutturali e organizzativi, qualità e numerosità dei casi trattati, presenza di tecnologie innovative e prevedendo sedi principali in grado di garantire in modo prevalente i singoli corsi di laurea;
d) il numero e la tipologia dei contratti aggiuntivi della formazione specialistica in base alle risorse regionali disponibili;
e) le condizioni in base alle quali le strutture della rete di cui all'articolo 28, comma 1, possono finanziare, secondo la normativa vigente, incarichi di ricercatore, professore associato od ordinario e a fronte di progetti nei quali il contributo assegnato possa essere compensato da un contributo di personale universitario o di personale in formazione specialistica all'attività assistenziale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia