Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 45
(Sistema trasfusionale regionale)(298)
1. L’insieme delle componenti istituzionali, professionali, scientifiche e infrastrutturali che concorrono allo sviluppo delle attività trasfusionali costituisce il sistema trasfusionale regionale.
2. La Giunta regionale definisce, attraverso atti di programmazione, l’organizzazione del sistema di cui al comma 1 al fine di renderlo aderente all’evoluzione della medicina trasfusionale.
3. Il coordinamento delle attività trasfusionali è affidato alla competente struttura della direzione generale regionale.(299)
NOTE:
299. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 9 dicembre 2025, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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