Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 62
1. Presso i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS sono istituite le commissioni per la radioprotezione, con funzioni di organismi tecnico-consultivi e di supporto tecnico-scientifico in tema di radioprotezione nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.
2. Ciascuna commissione è composta da:
a) il direttore del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'ATS o un suo delegato che la presiede;
b) due specialisti in fisica medica iscritti nell'elenco degli esperti di radioprotezione di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, almeno uno dei quali con l’abilitazione di terzo grado;
d) un medico specialista in medicina del lavoro iscritto nell'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 138 del d.lgs. 101/2020;
e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) nel caso in cui gli ambiti territoriali di competenza dell’ATS e del dipartimento dell’ARPA coincidano;
3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono individuati a seguito di avviso pubblico, ove non siano dipendenti delle ATS. Gli altri componenti sono designati dai rispettivi enti di appartenenza. Acquisiti i nominativi, il direttore generale dell’ATS provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia