Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 63
(Contenuti del nulla osta, variazioni, modifiche e revoca – sospensione e cessazione dell’attività)(314)
1. Nel nulla osta sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate al paragrafo 4.3 dell’allegato XIV del d.lgs. 101/2020 e, se ne ricorrono i presupposti, quelle indicate all’articolo 54, comma 7, dello stesso decreto legislativo.
2. Ogni sette anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di rispettiva competenza, da un esperto di radioprotezione e dal responsabile dell’impianto radiologico, contenente le informazioni indicate al paragrafo 4.3, lettera e), dell’allegato XIV del d.lgs. 101/2020.
3. Il titolare del nulla osta che intende apportare variazioni nello svolgimento della pratica ritenute tali da non comportare modifiche all’oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute deve darne comunicazione all’ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il direttore generale dell’ATS, acquisito, se del caso, il parere della commissione per la radioprotezione, non abbia richiesto la presentazione di un’istanza di modifica dell’oggetto del nulla osta o di prescrizioni tecniche in esso contenute.
4. Il nulla osta può essere modificato d’ufficio dal direttore generale dell’ATS, acquisito il parere vincolante della commissione per la radioprotezione, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, o nel caso in cui si verifichino le condizioni previste al paragrafo 6.1, lettere a) e b), dell’allegato XIV del d.lgs. 101/2020 in ordine alla somministrazione di sostanze radioattive su mezzi mobili, l’istanza di modifica del nulla osta, corredata dei dati e delle informazioni di cui all’allegato XIV del d.lgs. 101/2020, per quanto applicabili, deve essere inoltrata all’ATS competente per territorio e alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3.
6. L’eventuale sospensione dell'attività o revoca del nulla osta in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche è disposta dal direttore generale dell'ATS secondo quanto previsto dall’articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
7. L’intendimento di far cessare la pratica oggetto del nulla osta è comunicato all'ATS che provvede alla revoca del nulla osta stesso, salvo quanto previsto ai commi 8 e 9.
8. Se nel nulla osta sono state inserite specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione dell'installazione in cui la pratica è svolta, il titolare del nulla osta invia all'ATS e alle amministrazioni di cui all’articolo 61, comma 3, entro i termini previsti nel nulla osta medesimo, un piano delle operazioni da eseguire per la disattivazione, comprendente le valutazioni di sicurezza e protezione, con particolare riferimento:
9. Nell’ipotesi di cui al comma 8, il direttore generale dell'ATS, previo parere vincolante della commissione per la radioprotezione, autorizza le operazioni di disattivazione stabilendo eventuali ulteriori prescrizioni. La revoca del nulla osta è subordinata alla verifica, da parte della stessa ATS, circa il completamento delle operazioni di disattivazione che dimostri:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia