Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 65
1. Sono a carico delle ATS le spese per la segreteria amministrativa delle commissioni e per i compensi dei componenti.
2. Ai componenti delle commissioni di cui all’articolo 62, comma 2, lettere b), c) e d), qualora non siano dipendenti delle ATS, spetta per ciascuna seduta un gettone di presenza pari a 200,00 euro.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia