Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 quater
1. Presso la Giunta regionale è istituita la commissione per il rilascio dell’autorizzazione all’allontanamento, denominata commissione RAAL, con funzioni di organismo tecnico-consultivo.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della direzione regionale competente in materia di ambiente che la presiede, designato dal direttore;
b) due funzionari della direzione regionale competente in materia di ambiente esperti in autorizzazioni ambientali e gestione dei rifiuti, anch’essi designati dal direttore;
c) due funzionari della direzione regionale competente in materia di sanità o due funzionari dell’ATS esperti in prevenzione medica, designati dai rispettivi direttori generali;
d) due esperti di radioprotezione iscritti nell'elenco di cui all’articolo 129 del d.lgs. 101/2020, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado, individuati dalla direzione regionale competente in materia di sanità a seguito di avviso pubblico;
3. Acquisiti i nominativi, il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente provvede alla costituzione della commissione con la nomina dei componenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia