Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 sexies
1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di ambiente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, provvede, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, al rilascio, al diniego o alla modifica dell’autorizzazione. Del rilascio o della modifica è data comunicazione all’ATS e all’ARPA competenti per territorio e all’ISIN.
2. Nei dieci giorni successivi al ricevimento, l’istanza di cui al comma 1è trasmessa alla commissione RAAL per l’espressione del parere entro i successivi sessanta giorni. Qualora la commissione ritenga necessario acquisire ulteriori elementi istruttori tramite richiesta di integrazione della documentazione prodotta, effettuazione di sopralluoghi o convocazione del soggetto che ha presentato l’istanza, i termini di cui al comma 1 e al primo periodo del presente comma possono essere sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni e riprendono a decorrere dalla data di acquisizione dei suddetti elementi. La mancata acquisizione degli ulteriori elementi istruttori entro i termini stabiliti comporta il diniego dell’autorizzazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia