Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 octies
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo VII del d.lgs. 101/2020.
2. La Giunta regionale, compatibilmente con l’osservanza della normativa statale, adotta eventuali linee guida volte ad assicurare l’uniforme applicazione di disposizioni tecniche e procedurali.
3. L’informazione di cui al paragrafo 6.2, lettera b, dell’allegato IX del d.lgs. 101/2020 deve essere data agli enti indicati all’articolo 46, comma 2, dello stesso decreto legislativo solo qualora la pratica sia stata oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili) e ricorrano le condizioni previste dall’articolo 234, comma 2, del d.lgs. 101/2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia