Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 undecies
(Disposizione relativa alle autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente)(322)
1. Al fine dell'espressione del parere da rendere alla Prefettura per il rilascio di autorizzazioni per gli impianti di gestione di residui ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 101/2020 e dell’espressione di altri pareri previsti dal d.lgs. 101/2020, la direzione regionale competente in materia di ambiente acquisisce l'esito dell'istruttoria svolta dalla commissione RAAL.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia