Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 duodecies
1. Per quanto concerne i termini procedurali a fronte di un’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione, gli oneri istruttori, le spese di funzionamento della commissione RAAL e l’adozione di eventuali linee guida si osservano le disposizioni di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies e 66 octies, comma 2.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 101/2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia