Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 terdecies
(Trasmissione di dati e informazioni sul radon)(324)
1. L’ARPA, le ATS e i servizi di misura della concentrazione di radon assolvono, tramite apposito servizio telematico sviluppato nell’ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, all’obbligo di trasmissione di dati e informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all’articolo 152 del d.lgs. 101/2020.
2. Con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità sono definite, in relazione ai luoghi di lavoro, le modalità di comunicazione da parte dell’esercente all’ARPA e alle ATS della descrizione delle attività svolte secondo le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. 101/2020 e della relazione tecnica di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché della descrizione delle misure correttive attuate corredata dei risultati delle misurazioni di verifica. Con il medesimo decreto sono definite, in relazione alle abitazioni, le modalità di comunicazione delle misurazioni di cui all’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 101/2020 da parte dei soggetti di cui all’articolo 155 del medesimo decreto.
NOTE:
324. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 3 marzo 2022, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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