Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 66 octiesdecies
(Controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)(326)
1. Il controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale è svolto, ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs. 101/2020, tramite una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La gestione della rete di cui al comma 1è affidata all’ARPA che, in collaborazione con le competenti direzioni regionali, predispone i piani di monitoraggio e provvede alla trasmissione dei risultati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale. L’ARPA provvede altresì alla pubblicazione periodica dei dati sul proprio sito web istituzionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia