Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 67
(Oggetto)(329)
1. Il presente titolo disciplina le attività e i servizi correlati al decesso, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, al fine di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri, nonché le attività di medicina legale e di polizia mortuaria, secondo principi di efficacia, di efficienza, di evidenza scientifica e di semplificazione amministrativa.
NOTE:
329. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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