Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 68
1. Le attività medico-legali attengono a valutazioni di natura bio-medica e sanitaria e sono svolte da specialisti nella disciplina, mediante visite, accertamenti di natura biologica, clinica e chimico-tossicologica, al fine di garantire la terzietà della funzione pubblica. Le ASST organizzano le funzioni medico-legali in uno specifico servizio cui competono:
b) accertamenti e certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento di particolari attività da parte dei cittadini nei casi previsti dalle normative di settore;
c) accertamenti e certificazioni correlate all'evento morte, anche finalizzati alle attività di donazione e trapianto d’organi;
d) interventi consulenziali e formativi per i cittadini nel campo della bioetica e del diritto alla salute e di formazione degli operatori sanitari su tematiche medico-legali ed etico-deontologiche;
e) istruttorie medico-legali relative agli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), fermo restando che le competenze amministrativo-contabili ed erogative dei benefici economici conseguenti al provvedimento sono in capo all’ATS di riferimento;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia