Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 70 bis
1. La casa funeraria è una struttura gestita da imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 74, comma 3. Presso la casa funeraria sono collocate, a richiesta dei familiari, le salme per la composizione, la vestizione e l’osservazione. Sono altresì svolte attività di imbalsamazione, di tanatocosmesi, di custodia e di esposizione del defunto, oltre alle attività di commemorazione e commiato.
2. L’impresa funebre dichiara tramite SCIA l’avvio di attività di gestione di una o più case funerarie.
3. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre dei seguenti requisiti minimi strutturali quali:
5. Le case funerarie non devono essere ubicate nelle immediate vicinanze delle strutture sanitarie, dei cimiteri e dei crematori, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, degli hospice, salvo quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Modifiche e integrazioni alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”: abrogazione del Capo III ‘Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali’ del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis‘Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre’).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia