Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 72
1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, in contenitore non sigillato, dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte. Il trasporto di salma può avvenire, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione del medico curante o di continuità assistenziale, o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto di cadavere è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l’impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio, purché riposto nel feretro sigillato. Nell’attività di trasporto sono comprese, previa identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.
3. Il trasporto e il seppellimento di cadaveri, resti mortali e ceneri sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune ove è avvenuto il decesso. .
4. Il trasporto della salma è comunicato, prima della partenza, dall’impresa funebre al comune in cui è avvenuto il decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST cui compete l’effettuazione della visita necroscopica.(342)
5. Il trasporto in Italia, da e per l’estero, di cadaveri, nati morti e prodotti abortivi è soggetto ad autorizzazione da parte del comune in cui è avvenuto il decesso o si è verificato l’evento. Per il trasporto in Italia, il comune che ha rilasciato l’autorizzazione ne dà comunicazione all’ASST di riferimento del comune del decesso, nonché al comune di destinazione e all’ASST di riferimento. Per i resti mortali, le parti anatomiche e le ceneri, precedentemente conferite in un cimitero o per le ceneri affidate in ambito domiciliare, l’autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di competenza.
5 bis. Per il trasporto di cadaveri da comune a comune e comunque entro i confini regionali non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo nei termini previsti dall’articolo 32 del d.p.r. 285/1990. (343)
5 ter. Il trattamento di cui al comma 5 bisè effettuato con l’impiego di preparati alternativi alla formaldeide solo se previsto da trattati internazionali per il trasporto all’estero o se prescritto dal medico necroscopo a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.(343)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia