Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 76
1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:
a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;
c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);
i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia