Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 76
(Regolamento di attuazione)(353)
1. Il regolamento attuativo del presente titolo definisce, in particolare:
a) gli aspetti di dettaglio relativi ai requisiti richiesti per lo svolgimento dell’attività funebre e per l’esecuzione dei controlli sui requisiti che restano in capo alla Giunta regionale e agli enti competenti;
b) i requisiti richiesti per la gestione delle case funerarie;
c) le caratteristiche delle strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione delle salme a cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, nonché le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
e) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
f) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
g) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui all'articolo 75, comma 6 e comma 8, lettera b);
h) le condizioni e i requisiti per la consegna e l’affidamento delle ceneri;
i) i criteri di proporzionalità in merito ai requisiti minimi delle imprese funebri e dei centri servizi;
j) le modalità relative alla raccolta delle informazioni sui servizi funebri da parte dei comuni mediante utilizzo di piattaforma informatica;
k) le modalità di gestione e organizzazione delle case funerarie;
l) la disciplina delle incompatibilità e condizioni ostative all’esercizio dell’attività funebre;
m) le modalità di attuazione del procedimento di donazione di cadaveri e parti anatomiche riconoscibili per finalità di studio, ricerca o insegnamento.
2. I contenuti del regolamento di attuazione sono definiti sentiti l’ANCI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
NOTE:
353. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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