Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 79
(Competenze della Regione)(356)
2. Il dirigente della competente struttura regionale esercita le funzioni amministrative concernenti:
a) l’offerta in prelazione delle sedi farmaceutiche istituite dai comuni; (358)
b) il concorso regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche all’esercizio privato;
c) il concorso per l’assegnazione delle zone oggetto di decentramento all’interno dei comuni, a seguito delle modifiche da essi effettuate in adeguamento a mutate necessità di assistenza farmaceutica;
d) l'istituzione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera d), sono adottati sentito il parere dell'Ordine dei farmacisti e delle ATS competenti per territorio; tali pareri sono espressi e comunicati nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso inutilmente il termine si intendono favorevoli.
3 bis. I comuni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio, trasmettono alla competente struttura regionale le delibere riguardanti l’istituzione e la variazione delle sedi farmaceutiche.(359)
NOTE:
356. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 3 marzo 2017, n. 6. Torna al richiamo nota
358. La lettera è stata sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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