Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 106
1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane ospitano nei canili e gattili rifugio:
a) i cani raccolti o rinvenuti vaganti, successivamente agli interventi sanitari previsti nei canili sanitari ed effettuati dai dipartimenti di prevenzione veterinari delle ATS;
3. I cani e i gatti ricoverati presso i rifugi possono essere sterilizzati per finalità di interesse pubblico dai medici veterinari delle ATS o da medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'ATS o dai comuni.(394)
4. I rifugi garantiscono l'assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione necessari, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.
5. I rifugi sono aperti al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, per un minimo di quattro ore al giorno, per favorire la ricollocazione degli animali presso nuovi proprietari. Gli orari e i giorni di apertura sono esposti all'ingresso delle strutture. Gli operatori degli enti di protezione degli animali possono accedere alle strutture anche in orari diversi da quelli di apertura al pubblico purché concordati con i responsabili delle strutture stesse.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia