Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 110
1. E' costituita, con deliberazione della Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo composta da:
c) tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione regionale dei comuni lombardi (ANCI Lombardia);
2. La Consulta esprime parere sul piano regionale triennale degli interventi di cui all'articolo 107 e collabora con i servizi veterinari nell'ambito degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia