Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 114
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'', sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 110 e previo parere della competente commissione consiliare, definisce con regolamento:
a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo l'anagrafe canina e felina regionale;
b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
d) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
f) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso, ovunque, insieme al proprietario;
h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole delle autorità competenti, per ragioni cinotecniche.(399)
NOTE:
399. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. f) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34 e successivamente sostituita dall'art. 38, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia