Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 114
(Regolamento)(389)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 'Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'', sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 110 e previo parere della competente commissione consiliare, definisce con regolamento:
a) i criteri per il funzionamento e la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, comprendendo l'anagrafe canina e felina regionale;
b) le tipologie, i requisiti strutturali e di funzionamento delle strutture di ricovero degli animali d'affezione, nonché i criteri per il risanamento dei canili comunali esistenti;
c) le modalità di gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà;
d) i criteri per l'accesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private accreditate;
e) i criteri per la cessione e l'affido degli animali d'affezione;
f) i criteri per rendere riconoscibili i cani di assistenza alle persone con disabilità in modo da facilitare il loro accesso, ovunque, insieme al proprietario;
g) i criteri per la corretta gestione, detenzione e addestramento degli animali;
h) i requisiti per la detenzione degli animali d'affezione, compreso il divieto di utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario o per temporanee ragioni di sicurezza ovvero, previo parere favorevole delle autorità competenti, per ragioni cinotecniche.(399)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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