Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 129
(Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità)
1. Nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, sono istituiti i seguenti registri di patologia e di mortalità:(403)
2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.
3. Per quanto non già disciplinato dalla normativa statale, con regolamenti adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, lettera v), del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 196/2003, sono individuati, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-sexies dello stesso decreto legislativo, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i tipi di dati personali che possono essere trattati inclusi quelli afferenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, le operazioni eseguibili, i soggetti che possono aver accesso ai dati medesimi, nonché le misure di sicurezza e le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati.(406)
NOTE:
403. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11 e dall'art. 17, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia