Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 6 quater
(Azioni di riduzione dei rifiuti attuate nelle medie e grandi strutture di vendita)(22)
1. In caso di autorizzazioni relative alla realizzazione o all’ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita, l’operatore richiedente è tenuto ad adottare le azioni volte alla riduzione dei rifiuti contenute nel Piano d’azione per la Riduzione Rifiuti urbani in Lombardia (PARR).
NOTE:
22. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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