Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 7
1. L’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro tre anni dal rilascio della stessa.
2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori di realizzazione o di ristrutturazione degli edifici in cui insediare la grande struttura di vendita autorizzata o dopo l’avvio dei lavori relativi alle opere infrastrutturali o agli interventi ambientali, di demolizione o di bonifica, preliminari e strettamente connessi all’inizio dell’attività, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla loro conclusione e all’inizio dell’attività.(25)
3. In caso di inizio dell’attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all’attività sulla restante superficie entro un anno dall’inizio parziale, il comune modifica l’autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia