Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 8
(Subingresso)
1. Il subentrante per causa di morte in una attività commerciale può svolgere l'attività del dante causa qualora non si trovi in una delle condizioni previste dall’articolo 20, commi 1, 3 e 4 e qualora entro un anno dal subentro sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 6. Tale termine è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il sindaco ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.(24)
2. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale, purché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso al comune competente, ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività.(25)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia