Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 12
(Centri di assistenza tecnica alle imprese)
1. Al fine di sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, in applicazione dell'articolo 23 del d.lgs. 114/1998, la Regione autorizza, secondo le modalità di cui al presente testo unico, l'attività dei centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, dalle CCIAA, dalle cooperative e dai consorzi fra imprese, dalle società a maggioranza pubblica, dalle società consortili a partecipazione pubblica e da società cooperative fra consumatori e loro consorzi.
2. I centri svolgono attività di assistenza tecnica e fiscale, nonché attività di formazione e aggiornamento in materia di:
a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
b) gestione economica e finanziaria di impresa;
c) accesso ai finanziamenti anche comunitari;
d) sicurezza e tutela dei consumatori;
e) tutela ambientale;
f) igiene e sicurezza sul lavoro;
g) certificazione di qualità degli esercizi commerciali;
h) altre materie eventualmente previste dal proprio statuto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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