Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 15
(Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici)
1. Per l’avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).(31)
2. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.
NOTE:
31. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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