Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 19
(Forme di consultazione delle parti sociali)
1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti è istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato.(42)
1 bis. Nei comuni di cui al comma 1 che sono suddivisi in municipalità o zone di decentramento amministrativo, è istituita una commissione consultiva per ogni zona o municipalità.(43)
1 ter. Nelle unioni di comuni che abbiano popolazione residente superiore a 15.000 abitanti e qualora tra le funzioni gestite in forma associata vi sia il commercio o la polizia locale è istituita un’unica commissione consultiva nominata e presieduta dal presidente dell’unione o da un suo delegato.(43)
2. Nei comuni e nelle unioni di comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti può essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4.(44)
3. Le commissioni di cui ai commi 1, 1 bis e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal comune o dall’unione dei comuni sentiti i soggetti di cui al comma 1.(45)
4. Le commissioni sono sentite in riferimento:
a) alla programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(46)
b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
e bis) le richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l’istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all’articolo 16, comma 2, lettera h);(47)
NOTE:
42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
43. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
44. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
45. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10 e dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
46. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 24 settembre 2015, n. 25 e successivamente sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
47. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 24 settembre 2015, n. 25 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
48. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
49. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 9 della l.r. 26 aprile 2016, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia