Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 22
(Condizioni e limiti all'esercizio dell'attività)
1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17.
2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa.
4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attività al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale.
4 bis. Il comune, con provvedimento motivato adottato previa consultazione con la commissione consultiva di cui all’articolo 19, può prevedere apposite deroghe alle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 nel caso in cui il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sia esercitato in aree appositamente individuate, con veicoli destinati alla vendita ecologicamente compatibili, non impattanti con il paesaggio e l’architettura urbana e sia destinato alla somministrazione di alimenti e bevande tipici e di qualità con specifica attenzione per quelli facenti parte della tradizione enogastronomica nazionale.(71)
5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonché negli ambiti territoriali a forte attrattività di cui all'articolo 103, comma 13, è vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6 bis.(72)
7. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.(74)
8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può utilizzarla per l’esercizio dell’attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.(75)
9. In occasione delle fiere il comune può concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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