Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 23
(Autorizzazioni su posteggi dati in concessione)
1. L'autorizzazione su posteggi e la relativa concessione nei mercati e nelle fiere è rilasciata dal comune sede del posteggio previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 bis.(76)
1 bis. La Giunta regionale, sentiti i comuni e le associazioni di cui all’articolo 16, comma 2, lettera l), definisce con deliberazione da pubblicare nel BURL i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggi nei mercati e nelle fiere, al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le selezioni relative all’assegnazione dei suddetti posteggi.(77)
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara:
d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;(79)
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.(81)
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.
9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
10. La concessione pluriennale di posteggio nelle fiere è utilizzabile esclusivamente nei giorni di svolgimento della fiera.(82)
11. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.
11 bis. Nello stesso mercato o nella stessa fiera nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.(83)
NOTE:
76. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
77. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
78. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 3 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
79. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 4 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
80. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 5 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
81. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 6 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10e successivamente dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13.
82. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 7 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
83. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i), numero 8 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia