Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 26
(Attività con il sistema del battitore)
1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi.
3. I comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riservano all’attività del battitore almeno un posteggio in almeno un mercato, qualora lo stesso non sia già previsto.(91)
4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con popolazione fino a 15.000 abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.(92)
5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.(93)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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