Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 28
1. I comuni possono affidare alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.(108)
NOTE:
107. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 1 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
108. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), numero 2 della l.r. 29 aprile 2016, n. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia