Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 29 ter
(Sanzioni)(111)
1. Le attività di cui all’articolo 29 bis, comma 1, esercitate in violazione delle previsioni del piano comunale di cui all’articolo 29 bis, comma 2, comportano l’applicazione da parte dei comuni di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 a un massimo di 500 euro, secondo quanto previsto dal piano medesimo e in base ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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