Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 33
(Confisca)(116)
1. Nei casi in cui la Sezione III del Capo I, Titolo II prevede la confisca delle merci e delle attrezzature, l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e il verbale di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.
2. L'autorità competente emana il provvedimento di confisca delle merci deperibili entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale. Salvo quanto previsto dal comma 5, le merci deperibili confiscate devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore.
3. Per le merci non deperibili e per le attrezzature si applicano le disposizioni della l. 689/1981 e della parte III della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
4. Nel caso di cui all'articolo 27, comma 5, se l'avente titolo, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita era oggetto di autorizzazione, le attrezzature e le merci sequestrate non sono sottoposte a confisca e sono restituite.
5. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), devono essere donati in beneficenza.
6. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni o altro soggetto individuato in base all'ordinamento dell'ente locale.
NOTE:
116. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. d) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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