Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 42
(Regolamenti di mercato)
1. Con regolamento comunale sono definite le disposizioni riguardanti:(123)
2. Nei mercati all'ingrosso non può essere imposto o esatto alcun pagamento che non costituisca il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
3. Il regolamento di mercato è deliberato dall'ente gestore prima dell'entrata in funzione del mercato.(124)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia