Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 43
(Commissione di mercato)
1. Presso ciascun mercato è costituita una commissione, nominata dall'ente istitutore del mercato; essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato, o da un suo delegato; o da uno dei sindaci, qualora si tratti di consorzio, ed è composta:
a) da tre consiglieri comunali del comune ove ha sede il mercato dei quali uno per la minoranza, in caso di comune singolo; oppure da cinque consiglieri comunali dei quali almeno due per la minoranza; qualora l'ente gestore del mercato sia un consorzio i cinque consiglieri comunali, dei quali almeno due per la minoranza, rappresentano la maggioranza e la minoranza di tutti i comuni consorziati;
d) da un rappresentante delle quote minoritarie dell'ente gestore, nel caso previsto dall' articolo 37, comma 4;
e) da tre rappresentanti dei produttori agricoli designati dalle associazioni provinciali di categoria;
f) da cinque rappresentanti del commercio all'ingrosso, al dettaglio e ambulante di cui due dei gruppi associati, designati dalle associazioni provinciali di categoria;
g) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative;
3. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, esperti del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia