Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 52
(Venditori e compratori)
1. Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:
a) per le vendite:
2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
4) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
b) per gli acquisti:
3) le aziende di trasformazione, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
2. I regolamenti di mercato possono inoltre consentire l'ammissione al mercato medesimo di altri ausiliari del commercio purché iscritti negli appositi albi.
3. Le vendite all'ingrosso dei prodotti ittici devono svolgersi mediante aste pubbliche nei mercati di produzione e mediante aste pubbliche o trattative dirette nei mercati di consumo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia