Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 54
(Assegnazione e revoca dei punti di vendita)
1. I punti di vendita per attività a carattere continuativo sono assegnati, su domanda, dall'ente gestore, ai soggetti elencati nell'articolo 52, comma 1, lettera a). I punti di vendita a carattere occasionale sono invece assegnati, secondo le norme stabilite dal regolamento di mercato, dal direttore del mercato previo accertamento dei requisiti prescritti.
2. L'assegnazione del punto di vendita a carattere continuativo, che non può essere ceduta o sub-assegnata, ha una durata non superiore a tre anni, rinnovabili.
3. L'ente gestore del mercato all'ingrosso revoca l'assegnazione all'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato:
a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo passata in giudicato;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia