Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 55
(Cessazione delle assegnazioni)
1. Le assegnazioni cessano:
a) per scadenza;
b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo dell'assegnazione;
c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
d) per scioglimento della società assegnataria;
e) per revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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