Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 60
(Sanzioni disciplinari e amministrative)
1. Le infrazioni alle disposizioni del presente capo e del regolamento di mercato comportano, salva ogni diversa azione civile o penale, sanzioni amministrative così graduate secondo la gravità dell'infrazione e la recidività:
a) diffida verbale o scritta;
b) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;
c) sanzione amministrativa ai sensi dei rispettivi regolamenti comunali;
d) sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo superiore a tre giorni e fino a tre mesi, con chiusura del punto di vendita per i rispettivi titolari;
e) revoca della concessione del punto di vendita nelle ipotesi di cui all'articolo 54.
2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono irrogate dal direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettera c) sono irrogate dal sindaco.
4. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono irrogate dalla commissione di mercato, d'ufficio o su proposta del direttore di mercato, sentito il trasgressore; i relativi provvedimenti sono definitivi.
5. La sanzione di cui al comma 1, lettera d), può essere irrogata, quando non possa essere disposta tempestivamente dalla commissione di mercato e vi siano ragioni di gravità e urgenza, dal direttore di mercato; il relativo provvedimento è esecutivo e perde efficacia se non è ratificato, entro tre giorni dalla sua adozione, dalla commissione di mercato, che deve all'uopo essere convocata senza indugio ad iniziativa del direttore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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