Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 67
(Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione europea)
1. Il comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 anche per il periodo di residenza in Italia dei:
a) cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione regionale. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66 è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione.
2. Per le verifiche di cui al comma 1, il comune può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.
2 bis. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti:(135)
a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);(136)
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.(137)
2 ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.(138)
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA;(139)
2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.(140)
2 sexies. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” , si applicano alle istanze di autorizzazione e alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.(141)
NOTE:
134. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 3, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
135. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
136. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 2, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
137. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 2, lett. b) della l.r. 6 dicembre 2024, n. 20. Torna al richiamo nota
138. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
140. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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