Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 68
(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. La Giunta regionale, sentito il parere delle rappresentanze degli enti locali, delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale e sentita la commissione consiliare competente, definisce gli indirizzi di carattere generale sulla base dei quali i comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1, avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, contengono indicazioni per i comuni relative:(137)
a) al procedimento concernente le richieste di autorizzazione relative agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande affinché venga assicurata la trasparenza e la celerità dell'azione amministrativa;
b) ai criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, all'armonica integrazione con le altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;(139)
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.(140)
3. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 devono tenere conto della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio regionale al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 61.(141)
4. La programmazione regionale e i criteri comunali di cui al comma 1 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:(142)
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;(143)
c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
NOTE:
143. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia