Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 74
(Esercizio di attività accessorie)
1. L'autorizzazione di cui all' articolo 69 abilita e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.(155)
1 bis. L'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è subordinata al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 dello stesso regio decreto.(156)
NOTE:
155. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3 e successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia