Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 75
(Subingresso)
1. Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attivitàè soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede l'esercizio anche ai fini di cui all'articolo 63, comma 3, e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66.
2. In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 65.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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