Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 78
(Commissioni comunali)
1. I comuni o le unioni di comuni istituiscono una commissione consultiva, presieduta da un rappresentante del comune, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della CCIAA.
2. La commissione di cui al comma 1è nominata dal comune. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della commissione sono stabiliti dal comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito:
a) alla programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
d) ai programmi di apertura di cui al titolo III, capo I, articolo 109.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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